Esonero contributivo per l'assunzione di madri con tre figli: cosa sapere

La Legge di Bilancio 2026 introduce un esonero contributivo totale a favore dei datori di lavoro privati che assumono donne madri di almeno tre figli minorenni, disoccupate da almeno sei mesi.

Una misura strutturale, distinta dal bonus mamme e dagli altri interventi per la genitorialità, che merita una lettura attenta nei suoi dettagli operativi. Per diventare del tutto operativo, tuttavia, necessita della circolare INPS non ancora emanata.

Esonero per assunzione madri con tre figli - Efficientamento Blog

Tre misure per il lavoro femminile da non confondere

La Legge n. 199/2025 introduce alcune disposizioni in materia di lavoro femminile e genitorialità articolate in tre strumenti distinti, accomunati dall’obiettivo di favorire l’occupazione femminile ma profondamente diversi nella struttura normativa. Non è raro che si faccia confusione tra le diverse misure, anche nella comunicazione pubblica. Per questo motivo, prima di analizzare nello specifico l’esonero contributivo, è utile un chiarimento rapido.

Il primo è lo sgravio contributivo riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono madri di almeno tre figli minorenni disoccupate da sei mesi o più. Il secondo è il cosiddetto “bonus mamme”, un esonero IVS destinato direttamente alla lavoratrice dipendente o autonoma con almeno due figli e un reddito annuo inferiore a 40.000 euro. Il terzo è l’incentivo per il part-time di genitorialità, rivolto ai datori privati che accolgono la richiesta di trasformazione o riduzione dell’orario di lavoro in regime di part-time presentata da lavoratori o lavoratrici con tre o più figli conviventi.

L'esonero per il datore di lavoro: a chi spetta e perché

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la Legge n. 199/2025 riconosce l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne madri di almeno tre figli minorenni – tutti di età inferiore ai 18 anni – prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

La disposizione mira a incentivare l’assunzione di madri con più figli attraverso una riduzione del costo contributivo a carico del datore di lavoro. Il beneficio non è riconosciuto direttamente alla lavoratrice, ma si traduce in un esonero contributivo per il datore, incidendo quindi sul costo complessivo dell’assunzione.

I requisiti in dettaglio

Per accedere all’esonero devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • La lavoratrice deve essere madre di almeno tre figli, tutti di età inferiore ai 18 anni al momento dell’assunzione. Non è sufficiente avere tre figli: occorre che tutti e tre siano ancora minorenni;
  • La lavoratrice deve essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. La norma fa riferimento a una situazione di disoccupazione o inoccupazione protratta: un rapporto non regolarmente retribuito non interrompe il requisito, ma la valutazione di dettaglio sarà demandata alla circolare INPS;
  • Il datore di lavoro deve essere un soggetto privato: le pubbliche amministrazioni sono escluse dall’ambito applicativo;
  • Il rapporto di lavoro non deve rientrare nelle categorie espressamente escluse: lavoro domestico e apprendistato.

La struttura dell'esonero: totale, ma con un tetto

L’esonero è definito dalla legge come totale: copre il 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Tuttavia, opera entro un limite massimo di 8.000 euro annui, da ragguagliare ai mesi di effettiva fruizione e non è cumulabile con altri esoneri.

Nell’ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere ridotto proporzionalmente. I contributi eccedenti tale soglia restano a carico del datore nelle modalità ordinarie.

Precisazione normativa importante: i contributi INAIL (premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) sono espressamente esclusi dall’esonero e restano dovuti integralmente. Questa esclusione è prevista dalla norma che disciplina la misura ed è in linea con l’impostazione adottata in altri interventi di esonero contributivo introdotti negli ultimi anni.

Durata: il contratto che si sceglie determina il beneficio

La durata dell’esonero è direttamente modulata sulla tipologia contrattuale, con una logica che premia esplicitamente la stabilità occupazionale:

TIPOLOGIA CONTRATTUALE

DURATA DELL’ESONERO

Contratto a tempo determinato (anche in somministrazione)

12 mesi dalla data di assunzione

Contratto a tempo indeterminato

24 mesi dalla data di assunzione

Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato

18 mesi dalla data dell’assunzione originaria

Il caso della trasformazione contrattuale merita un’attenzione particolare. La legge dispone che i 18 mesi decorrano dalla data dell’assunzione originaria, non dalla data della trasformazione. Questo significa che un datore che assume a tempo determinato a gennaio 2026 e trasforma il contratto a luglio 2026 non beneficia di 18 mesi di esonero dalla trasformazione: il conteggio parte da gennaio 2026 e si esaurisce a luglio 2027.

Cosa manca ancora: in attesa della circolare INPS

La Legge n. 199/2025 ha definito l’architettura normativa dell’esonero, ma l’operatività concreta è ancora subordinata all’emanazione della circolare dell’INPS, il provvedimento amministrativo che traduce la norma in istruzioni pratiche per datori di lavoro e consulenti.

Non si tratta di una formalità: la circolare INPS è il documento che stabilisce come la misura funziona nella pratica quotidiana. In assenza di istruzioni operative, datori di lavoro e consulenti si trovano tecnicamente impossibilitati a fruire dell’agevolazione in modo regolare.

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